Terre di scavo, sempre rifiuti anche se non pericolosi

Roma, 6 dicembre 2000


Tempi duri per i cantieri edili ( opere pubbliche e bonifiche comprese )

che la III Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza 2419 del

24 Agosto 2000 ( nella fattispecie: costruzione del foro della Foce in

Liguria, comune di Riccò del Golfo e sequestro di un terreno di oltre

20mila metri quadrati) ha ritenuto che lo stoccaggio di terre e rocce di

scavo o riempimento tramite esse di aree degradate configurano il reato di

discarica abusiva poiché tali materiali sono rifiuti anche se non

pericolosi. Al riguardo la definizione di “ rifiuto” ( sia nei suoi

termini oggettivi; articolo 6,” Decreto Ronchi “ e CER che soggettivi: “

disfarsi “ ) non ammette deroghe.

Inoltre per la corte è irrilevante che l'articolo 7, comma 3, lett. c) del

Ronchi indichi espressamente tra i rifiuti speciali solo quelli che, pur

derivando dalle attività di scavo, sono pericolosi. Si tratta solo di un “

mancato coordinamento” con la soppressione dell'articolo 8,comma 2 (

disposta dal Dlgs 389/97 Ronchi bis-, come voluta dalla commissione UE).

Si ricorda che tale articolo 8 escludeva dal campo di applicazione della

legge sui rifiuti “ i materiali non pericolosi che derivano dalla attività

di scavo”.Pertanto anche i materiali non pericolosi derivanti

dall'attività di scavo sono rifiuti.

Inoltre poiché si tratta di una discarica è sempre necessaria

l'autorizzazione.

Essa si configura anche se l'accumulo avviene “ sullo stesso terreno in

cui si colloca l'operatore che in parte” tratta i rifiuti.

La sentenza si esprime in modo nettamente opposto alla nota 28 luglio 2000

l'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente ( inviata a regioni,

province e organi di controllo) che individuava come rifiuti solo le terre

di scavo con concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di

accettabilità per le bonifiche di cui al DM 471/99. Tutto il resto non era

rifiuto e consentiva il riutilizzo in sito delle terre escavate.

La corte ricorda anche che le leggi regionali non possono derogare alle

norme statali penali

( nel caso di specie: articolo 42 Lr 18/99 in base al quale “ non

rientrano fra i materiali di scavo costituenti rifiuto speciale le terre

di scavo non pericolose destinate ad operazioni di recupero” ).

Gli amministratori locali , dunque, non possono emanare tali disposizioni;

gli operatori, invece , non devono farvi affidamento.


( Paola Ficco: esperta di rifiuti e ambiante)



Altre info interessanti, fonte: http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Rifiuti/2005/



Rifiuti – Deposito temporaneo – Smaltimento e recupero dei rifiuti non pericolosi - Condizioni e limiti - art. 6, lett. m), n. 3, D. L.vo n. 22/1997. Si configura la previsione contenuta nell’art. 6, lett. m), n. 3 del Decreto Legislativo n. 22/1997, quando i rifiuti non pericolosi non vengono raccolti e avviati allo smaltimento o al recupero con cadenza trimestrale, indipendentemente dal raggiungimento delle quantità massime consentite in deposito oppure in alternativa quando vi sia un superamento dei 20 metri cubi. In questo caso, il deposito temporaneo dei rifiuti non pericolosi è consentito per un limite temporale di un anno a condizione che gli stessi non superino i 20 metri cubi. Pres. Postiglione – Est. Novarese – Ric. Guarracino. CORTE DI CASSAZIONE, Penale sezione III del 12 dicembre 2002 (Ud. 29 ottobre 2002), Sentenza n. 1359.

Rifiuti - Regime semplificato - Adempimenti richiesti - Rinterro di ex cava - Mancanza di autorizzazione provinciale - Imposizione di alternativa tra l’uso di terreno vegetale da ghiaia o la presentazione di progetto di discarica - Legittimità. Anche in regime semplificato, l’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi rimane assoggettata a comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente per territorio, non svolgibile prima del decorso del termine di 90 giorni decorrente dalla data di effettuazione della comunicazione medesima; subordinata, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998, ad apposito progetto approvato dall’autorità competente; oltre che, nel caso di rinterro di ex cave, compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare. Permane inoltre l’obbligo dell’attivazione di un registro di carico e scarico delle operazioni relative ai rifiuti recuperati (art. 12, comma 3, del D.L.vo 22 del 1997). In tale contesto, ed in mancanza dell’autorizzazione provinciale, deve ritenersi legittima l’imposizione da parte dell’amministrazione dell’alternativa tra l’utilizzazione, per il riempimento di un’ex cava, di materiale esclusivamente costituito da terreno vegetale da ghiaia, ovvero la presentazione di un regolare progetto di discarica. Pres. Trivellato, Est. Rocco - D.C. s.r.l. (Avv. Florian) c. Comune di San Fior (Avv.ti Borella e Stivanello Gussoni) e Provincia di Treviso (Avv.ti Botteon, Sartori e Tonon) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 25 ottobre 2004, n. 3767

Rifiuti - Rifiuti non pericolosi - Procedure semplificate - Mancata indicazione della quantità massima assoggettabile al recupero in regime di dispensa - Repubblica italiana - Inadempimento. La Repubblica italiana, non avendo stabilito nel decreto 5 febbraio 1998, sull’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall’autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 10 e 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, Sez. I - Sentenza 7 ottobre 2004, Causa C-103/02

Rifiuti - Differenza tra lo “stoccaggio” ed il “deposito temporaneo” - Operazioni di messa in riserva di materiali - Raggruppamento dei rifiuti - Rifiuti speciali non pericolosi - Modalità di trattamento. In tema di gestione dei rifiuti, in base all'art 6 co. 1 lett. f) ed m) D. Lgs. 5/02/97, n. 22, rientrano nel concetto giuridico di "stoccaggio" tutte le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B), nonché quelle di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C, mentre per "deposito temporaneo" s'intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, a condizione che, trattandosi - come nel caso in specie - di rifiuti speciali non pericolosi, essi siano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero - in alternativa - annuale se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i venti metri cubi. (Imp. Costantino), CORTE DI CASSAZIONE Penale - Sez. III, 8 settembre 2004, Sentenza n. 36061

Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Materiali di risulta provenienti da demolizioni edili - Classificazione - Rifiuti speciali - Sussiste. In tema di rifiuti e loro gestione, i materiali di risulta provenienti da demolizioni edili rientrano nella categoria dei rifiuti speciali, secondo la classificazione di cui all'allegato A del D. L.vo n. 22/97. Presidente: Papadia U. Estensore: Lombardi AM. Relatore: Lombardi AM. Imputato: Pastorino. P.M. Albano A. (Conf.) (Rigetta, App. Genova, 8 Maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. 3, del 29/09/2004 (Ud. 02/07/2004), Sentenza n. 38318 (vedi: sentenza per esteso)

Rifiuti - Gestione di rifiuti - Materiali da demolizione e scavo - Natura - Rifiuti speciali - Scarico ripetuto in difetto di autorizzazione - Reato di realizzazione di discarica abusiva - Configurabilità - Art. 51 co. 3 D. L.vo 22/9. I materiali provenienti da attività di demolizione o scavo costituiscono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22; conseguentemente lo scarico degli stessi attraverso una condotta ripetuta, anche se non abituale e protratta per lungo tempo, configura il reato di realizzazione di discarica non autorizzata di cui all'art. 51 del citato decreto n. 22. (tra le molte, Cass. sez. 3^, 28.11.97, Verrastro). Fattispecie: realizzazione e gestione, in assenza di autorizzazione, di una discarica di rifiuti speciali - materiale edilizio, eternit ed altro - su suolo di sua proprietà. Pres. Papadia U. - Est. De Maio G - Pm Izzo G. - Imp. Fiato. (Conf.) (Parz. Diff.). (Dichiara inammissibile, App. Catanzaro, 27 dicembre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 26 febbraio 2004 (Ud. 16/01/2004) Sentenza n. 8424 (vedi: sentenza per esteso)

Rifiuti - Ordinanza di rimozione - Proprietario - Onere di ovviare alle situazioni di pericolo pubblico insistenti nella sua proprietà - Sussistenza - Pubblica amministrazione - Dimostrazione del dolo o della colpa - Necessità. Il proprietario del fondo ha l’onere di ovviare alle situazioni di pericolo pubblico insistenti nella sua proprietà dalle quali possano derivare rischi per la salute pubblica, sicchè non può rimanere inerte nei casi in cui si vengano a creare scarichi abusivi di rifiuti, soprattutto se speciali o pericolosi; tuttavia, al fine di ordinare la rimozione dei rifiuti, la pubblica amministrazione deve dimostrare che vi siano stati dolo o colpa del proprietario nel lasciare smaltire ai terzi i rifiuti ed abbia mantenuto un comportamento passivo di fronte alla creazione della discarica nel proprio fondo. Pres. Vivenzio, Est. Prosperi - R.B. e altro (Avv.ti Bestini e Di Virgilio) c. Comune di Ventimiglia (Avv. Alberti) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 18 novembre 2004, n. 1555

Rifiuti - Rifiuti illecitamente abbandonati da terzi su un fondo - Proprietario - Istanza volta allo sgombero a cura del Comune - Art. 17, c. 9 D. Lgs. 22/97 - Inerzia del Comune - Legittimazione ad agire - Sussistenza. Il proprietario (interessato) ha legittimazione ad agire giudizialmente contro l’inerzia formalizzata degli organi comunali preposti all’esercizio dei relativi poteri (nella specie, il T.A.R. ha ritenuto assimilabili la situazione di colui che invochi l’adozione di misure sanzionatorie edilizie per abusi realizzati su un fondo limitrofo, con la posizione del proprietario che richieda lo sgombero a cura del Comune - ex art. 17, c. 9 D. Lgs. 22/97 - dei rifiuti illecitamente abbandonati da terzi sul suolo di sua proprietà, in vista del superiore interesse ala tutela dell’ambiente). Pres. Orrei, Est. Liguori - C.V. (Avv. Esposito) c. Comune di Nocera Superiore (Avv. Sessa) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno - 17 novembre 2004, n. 2033

Rifiuti - Responsabile dello sversamento - Omesso ripristino dello stato dei luoghi - Intervento d’ufficio dell’Ente territorialmente ineteressato - Obbligo di provvedere. L’omesso ripristino dello stato dei luoghi da parte del responsabile dello sversamento di rifiuti, costituisce presupposto per l’intervento “d’ufficio” dell’Ente territoriale interessato, al fine di porre in sicurezza, bonificare, e ripristinare il sito ex c. 9° dell’art. 17 Decr. Leg.vo 22/1997: tale norma, per la sua formulazione, fonda certamente un obbligo di provvedere da parte del Comune (in vista del superiore interesse pubblico alla tutela dell’ambiente), una volta venuti in essere i presupposti da essa stessa individuati, e indipendentemente dal successivo ed eventuale recupero delle spese anticipate nei confronti del soggetto ritenuto responsabile del fatto. Pres. Orrei, Est. Liguori - C.V. (Avv. Esposito) c. Comune di Nocera Superiore (Avv. Sessa) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno - 17 novembre 2004, n. 2033


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