Di cosa si tratta
Con il termine Conto Energia si intende l'insieme di norme che regolano l'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici, che convertono in energia eletttrica la luce del Sole.
Il nuovo Decreto Conto Energia prosegue il percorso, iniziato in Italia nel 2005, di incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili e non inquinanti, come quella solare.
A differenza di altre forme di incentivazione basate sulla concessione di un importo una tantum, e sull'esempio del successo avuto in altri paesi come per esempio la Germania, il Conto Energia premia l'energia effettivamente
prodotta.
Come funziona
Le componenti incentivanti sono diverse, alcune sono specifiche della tipologia di impianto. A grandi linee l'incentivazione si avvale di tre componenti:
1) L'incentivo viene corrisposto sulla base della quantità TOTALE di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il meccanismo incentivante avviene tramite l'erogazione di un importo prefissato a fronte di ogni
kilowattora (kWh) prodotto dall'impianto, ad un prezzo che supera notevolmente il prezzo di acquisto della stessa quantità di energia. L'impianto prevede un contatore che misura la quantità di energia prodotta dall'impianto
fotovoltaico e su quella base verrà corrisposto l'incentivo.
2) L'energia così prodotta, tolta la quota usata in loco, può essere immessa e venduta in rete. Questo ricavo SI SOMMA agli incentivi di cui sopra.
3) Risparmio sulla bolletta della energia elettrica: l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e consumata direttamente costituisce un mancato prelievo dalla rete di distribuzione, e quindi non pagata dall'utente.
L'erogazione degli incentivi è garantita per un periodo di 20 anni.
Modalità di accesso agli incentivi
Il nuovo Decreto Conto Energia prevede un iter burocratico estremamente snello rispetto al Conto Energia precedente. Le differenze più sostanziali:
1) eliminazione dei tetti annuali di potenza incentivabile
2) prima della realizzazione dell'impianto, si dovrà inviare al GSE il progetto preliminare redatto da un tecnico abilitato e la relativa documentazione
3) ad impianto terminato, si invierà al GSE la comunicazione di fine lavori, la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto e la richiesta di accesso agli incentivi
Le tariffe incentivanti saranno erogate agli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche volute dal Decreto: verranno ammessi agli incentivi gli impianti realizzati con materiali e componenti nuovi di fabbrica e
soprattutto rispondenti alle norme che ne attestano la qualità.
L'obiettivo nazionale di potenza installata entro il 2016 è di 3000 MW.
Il tetto di potenza incentivabile sulla base del nuovo decreto Conto Energia è di 1200 MW, ma il decreto stesso prevede la possibilità di innalzamento del limite quando esso venga raggiunto.
Tipologie di impianto
Il Decreto prevede tre tipologie di impianto. Le diverese tipologie, insieme alla potenza, determinano l'ammontare della tariffa incentivante.
a) Impianto non integrato: impianto collocato al suolo, oppure su fabbricati di qualsiasi genere ma in modo diverso da quanto stabilito nei punti che seguono
b) Impianto parzialmente integrato: impianto la cui collocazione è integrata nelle strutture esistenti. Comprende tutti quei casi in cui i pannelli sono appoggiati ad una superficie (tetti o facciate), o, nel caso di tetti piani, la cui
altezza mediana sia inferiore o uguale all'altezza della balaustra perimetrale.
c) Impianto con integrazione architettonica: è un impianto in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono una struttura architettonica. Per esempio, moduli fotovoltaici che costituiscono la parte superiore di una pensilina, di una tettoia
o di un tetto.
La potenza dell'impianto deve essere di almeno 1 kWp.
Tipologie di connessione alla rete
Per impianti non superiori a 20 kWp, il responsabile dell'impianto potrà aderire al nuovo Conto Energia in modalità diverse:
1) Cessione in rete: l'utente consumerà direttamente l'energia prodotta solo nel momento e nella quantità in cui è prodotta. L'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi verrà ceduta e venduta in rete.
2) Scambio sul posto: il bilancio tra energia prodotta dall'impianto fotovoltaico ed energia prelevata dalla rete avverrà nell'ambito delle bollette del distributore locale. Eventuali eccedenze di produzione di energia in un anno non
verranno remunerate, ma conteggiate negli anni successivi, fino ad un massimo di 3 anni.
Per impianti di potenza superiore ai 20 kWp l'unica modalità di adesione al Conto Energia è quella della cessione.
La potenza massima installabile da parte di persone fisiche è di 20 kWp. Per impianti di taglia superiore è necessaria la partita IVA.
Tariffe incentivanti
|
Potenza |
Non integrati * |
Parz. integrati ** |
Integrati *** |
|
da 1 a 3 |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
|
da 3 a 20 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
|
oltre 20 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
I valori delle tariffe sopra menzionate sono riferite ad impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente la data di emanazione della delibera 90\07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas prevista dal Decreto 19 febbraio 2007 ed il 31 dicembre 2008. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 ( con arrotondamento alla terza cifra decimale). Premi per impianti abbinati al risparmio energetico
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*) Queste tariffe si applicano in caso di installazione a terra, in caso di impianti costituiti da inseguitori solari posizionati a terra e agli impianti su edifici in assenza di parziale o totale integrazione architettonica.
**) La tariffa relativa alla “parziale integrazione architettonica “ viene riconosciuta se rispettate alcune condizioni fissate per l’inserimento dei moduli su un edificio. Rientrano in questa categoria le installazioni su tetto a falda purchè i moduli siano paralleli alla falda stessa, o in generale su terrazzo piano con i moduli nascosti dalla eventuale balaustra del terrazzo.
***) La tariffa relativa alla “integrazione architettonica” viene riconosciuta agli impianti fotovoltaici i cui moduli sostituiscono materiali di rivestimento di edifici e fabbricati. Rientrano in questa tipologia ad esempio le installazioni su tetto quando questi sostituiscono le tegole del tetto in questione, su pensiline, pergole, tettoie in cui la struttura della copertura sia costituita da moduli fotovoltaici.
Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico
Chiarimenti pubblicati su FV Marzo / Aprile 09
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Per gli impianti connessi in regime di scambio sul posto, viene riconosciuta una maggiorazione delle tariffe incentivanti qualora, successivamente alla installazione di un impianto fotovoltaico e con apposita certificazione, si dimostri che si è realizzato un intervento atto a conseguire un miglioramento del fabbisogno energetico dell'edificio su cui è installato l'impianto (miglioramento minimo del 10%). La maggiorazione è valorizzata nel 50% della
percentuale del miglioramento ottenuto, con un massimo del 30% di maggiorazione dell'incentivo standard.
Maggiorazione dei premi incentivanti
Per i soli impianti operanti in regime di Scambio sul posto, è prevista una maggiorazione del 5% delle tariffe incentivanti nei seguenti casi:
1) Scuole pubbliche o strutture sanitarie pubbliche
2) Integrazione architettonica con sostituzione di coperture esistenti in eternit
3) Soggetti pubblici di comuni con popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti