17 giugno 2005

TERRE, ROCCE DA SCAVO E RIFIUTI DA DEMOLIZIONE

di Luca D’Alessandris (**)

Una delle questioni che ha caratterizzato gli ultimi anni,  impegnando il  legislatore, la giurisprudenza e la dottrina, è senza dubbio  quella  sulle terre - rocce da scavo e  rifiuti da demolizione;

Gli interrogativi posti ed  in parte irrisolti, che vertono su problematiche  che si intersecano con altre,  sono sulla nozione di rifiuto ed il “disfarsi”, sull’oggettivo ed effettivo recupero, sul riutilizzo, sull’esclusione o meno dalla applicazione della normativa sui rifiuti perché bene-prodotto, sull’esatto recepimento della normativa europea sui rifiuti, e per finire sulle diverse e contrastanti  interpretazioni giurisprudenziali nei diversi gradi di giudizio.

Normativa previgente il Dlgs 22/97

La normativa di riferimento ante-decreto Ronchi, ovvero il DPR 915/82,  classificava “i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, …”  come rifiuti speciali ai sensi dell’art. 2 comma 3 punto 3), che la Delibera Interministeriale del 27/07/1984 destinava ai fini dello smaltimento in discarica di 2’ categoria di Tipo A, il loro codice italiano rifiuto ( CIR ) era: M0001;

non vi era  nessuna esclusione dalla applicazione della legge sia ai fini dello stoccaggio temporaneo (oggi chiamato : deposito temporaneo)  che del trasporto e smaltimento finale in discarica; non era ancora previsto ed autorizzato il riutilizzo/recupero se non fino all’avvento dei ben 18 DD.LL sui residui destinati al riutilizzo ( anni 1993 -1997), con i quali è stato ammesso il recupero nel rispetto di determinate condizioni dettate dal dm 05/09/1994 (in attuazione dell’art. 2 - esclusioni comma 3  del  DL 438/94 ) (1) , al cui allegato 1 elencava le tipologie di materiali-rifiuti, quotate nelle borse merci (mercuriali), e permetteva di commercializzare tali residui, tra i quali i materiali inerti quotati presso la borsa merci di Milano, costituiti da “materiali  inerti di natura lapidea provenienti da demolizione e costruzione privo di amianto, sfridi e rottami di laterizio, intonaci, calcestruzzo armato e non, purché proveniente da idonei impianti di trattamento”. rispondenti alle caratteristiche merceologiche (e non tecniche) delle materie prime.  

Terre e rocce da scavo nel Dlgs 22/97

Con  l’entrata in vigore del c.d. decreto Ronchi, i rifiuti inerti  derivanti da demolizione, costruzione , nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo vengono classificati ( art.7 comma 3 ) rifiuti speciali; subito dopo l’art. 8 – Esclusioni – comma 2 lett c) prevedeva l’esclusione dalla normativa rifiuti per i materiali non pericolosi che derivano dall’ attività di scavo;

Pertanto le terre da scavo erano escluse dalla normativa rifiuti.

Tale esclusione fu contestata dalla Commissione Europea, che obbligò il legislatore Italiano ad emanare il Dlgs 389/97, che, con l’art.1, abrogava la lettera c) comma 2 dell’art.8 del Dlgs 22/97;  Le terre e rocce da scavo tornarono così ad essere assoggettate alla normativa sui rifiuti .

La confusione sorge nel momento in cui ci si accorge che, il legislatore ha abrogato la prevista esclusione, riassoggettando così le terre da scavo (pericolose e non ) alla normativa rifiuti, lasciando però in vigore (e lo era sin dalla prima versione) la lettera b) comma 3° dell’art. 7 (Classificazione), nel quale sono presenti, unitamente ai rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, (nonché) i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;   

una veloce interpretazione indurrebbe a pensare che solo i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo siano assoggettati alla normativa rifiuti, mentre i rifiuti non pericolosi provenienti da una attività di scavo non siano sottoposti alla normativa rifiuti,  per la semplice ragione che  non sono classificate, o meglio, non sono elencate tra le attività di provenienza dei rifiuti, provenienza che determina la sola classificazione del rifiuto in speciale o urbano, anche se l’elenco dei rifiuti  (trasposto dalla decisione europea 94/3/CE del 20/12/1993 ) di cui all’allegato A al Dlgs 22/97 riporta le terre e rocce da scavo al gruppo 17 05 (2)  terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio;     

è pur vero che, come più volte ribadito dalla Corte di Giustizia Europea e riportato per trasposizione della direttiva  94/3/CE, nell’allegato A2 - nota  introduttiva (catalogo) del Dlgs  22/97, un materiale non può essere considerato rifiuto per la semplice appartenenza nell’elenco, ma dovrà soddisfare la definizione di rifiuto, ovvero dovrà  trattarsi di un materiale di cui il produttore-detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi(3); per inverso una sostanza, ancorché non figurante dell’elenco, potrà essere qualificato giuridicamente un rifiuto in quanto abbandonato o destinato ad operazioni di smaltimento o di recupero.

Non si è fatta aspettare la prima sentenza della cassazione ( sez. 3 11 febbraio 1998 n 1654 Verrastro )  - I materiali provenienti da demolizioni e scavi costituiscono rifiuti speciali a norma dell’art.2 comma 4 n 3 DPR 915/82 e scaricarli in un’area determinata attraverso una condotta ripetuta anche se non abituale e protratta per lungo tempo, configura quella realizzazione o gestione di discarica, per la quale è richiesta l’autorizzazione di cui all’art. 6 dett. d)-  cit. decreto . ( massima in banca dati Jus-Lex CELT ) .  

Nel Luglio 2000 il Ministero Ambiente e Territorio emanava una circolare  (n UL/2000/10103) “Applicabilità del Dlgs 22/97 alle terre e rocce da scavo”  (si ricorda, a tal proposito, che una circolare non ha forza di legge ed è priva, quindi, di valore e forza giuridica) con la quale il ministero intendeva chiarire se le terre e rocce da scavo ricadessero o meno  nella sfera giuridica dei rifiuti, se “soddisfino la definizione di rifiuto di cui all’art. 6 Dlgs 22/97 " ed in particolare chiarire se la normativa rifiuti debba o meno  essere applicata solo ed esclusivamente a terre e rocce da scavo  se pericolose,  in quanto classificate rifiuti speciali a norma dell’art 7 comma 3  Dlgs 22/97 :  “sono considerate  rifiuti le terre e rocce da scavo che presentino concentrazioni di inquinamenti superiori ai limiti accettabili del Dm 471/99  e vengano sottoposte o destinate al normale ciclo di utilizzo della terra quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, rimodellamenti morfologici, l’impiego in attività agricole, riempimenti ecc. il produttore non si disfa né decide di disfarsi di tali materiali e questi ultimi non sono rifiuti. ….Infatti, nel caso specifico viene meno il requisito essenziale per qualificare un materiale o un oggetto come rifiuto perché lo stesso non viene destinato né ad operazioni di recupero né di smaltimento. Infine, per quanto riguarda la possibilità di utilizzare direttamente le terre da scavo nel sito dove le stesse sono prodotte, si rileva che tale opzione per sua natura non comporta né un disfarsi nel senso sopra esposto né alcuna modifica qualitativa delle caratteristiche del sito. Si ritiene, perciò, che tale utilizzo non sia sottoposto al regime dei rifiuti ma possa essere effettuato sulla base degli elaborati progettuali relativi all’intervento che produce le terre da scavo medesime, salvo, in ogni caso, l’obbligo di procedere alla bonifica ai sensi dell’art. 17 e del D.M. 471/99 qualora ne ricorrano i presupposti.".

Tale nota del ministero fu contestata dalla giurisprudenza e dalla dottrina per diversi e ragionevoli motivi di contrasto normativo  e per mancanza di forza legislativa nel momento in cui il parere ministeriale tenta di dare interpretazione legislativa sulla nozione di rifiuto, in merito al: “fatto di disfarsi – decisione di disfarsi e obbligo di disfarsi”  -  dibattito tutt’ora aperto !!  

La Corte di Cassazione III sez. Penale con sent. del 24/8/2000 n 2419 – interviene  definendo comunque rifiuto le terre e rocce da scavo anche quando queste non siano pericolose, e lega la definizione di rifiuto alla semplice volontà e fattiva destinazione del “bene” all’abbandono;  definisce un  "mancato coordinamento" della normativa  italiana attraverso la  soppressione dell’art.. 8 comma 2 (Dlgs 389/97) con le direttive ed indirizzi Europei nelle quali, “il sistema di sorveglianza e gestione istituito dalle direttive CE in materia si deve intendere riferito a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfi , anche se essi hanno un valore commerciale a fini di riciclo , recupero o riutilizzo , che, di conseguenza il Dlgs 389/97 ha recuperato nell’alveo  della normativa generale sui rifiuti anche i materiali non pericolosi derivanti dall’attività di scavo"   stabilisce inoltre che: Rientra nella nozione di rifiuto di cui all'art. 6 D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, ove il detentore se ne disfi o abbia l'obbligo di disfarsene, il materiale di risulta dello scavo di un traforo, in quanto riconducibile alla categoria residuale di cui al punto Q16 dell'allegato A del predetto decreto 

L'intervento del Legislatore non si fa aspettare ed emana la Legge n 93 del 23 marzo 2001, al cui art. 10 stabilisce le modifiche da apportare all’art 8, 41 e 51 del Dlgs 22/97:  

All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti; f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto».  

Tale articolo di legge appare da subito fuorviante in quanto,  l’inserimento della novella normativa tra le esclusioni di cui all’articolo 8 comma 1 del Dlgs 22/97, presupponeva la presenza di una normativa specifica per le terre e rocce da scavo, che non c’è; come fatto notare da diversi autorevoli esperti di settore, sarebbe stato sufficiente inserire la disposizione di legge in un contesto diverso di cui al comma 1 dell’art. 8, ad  esempio  al comma 2, fatte salve le inevitabili osservazione della CE; infatti l’art. 8 stabilisce l’esclusione dall’applicazione della normativa rifiuti degli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e di altre tipologie di rifiuti purché disciplinati da una normativa specifica  <<disciplinati da specifiche disposizioni di legge >> di settore cosi come presente per le tipologie di rifiuti quali:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli  

d)  ( lettera soppressa dall'articolo 1, comma 8, Dlgs 8 novembre 1997, n. 389.)

e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

f) i materiali esplosivi in disuso;

Pertanto, alla confusione iniziale si aggiunge quella interpretativa  sulla validità o meno della nuove lettere f- bis) ed f-ter) all’art.8  , se tale effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati si riferisca allo stesso luogo di provenienza o possa essere destinato anche a  i luoghi  diversi, se la contaminazione delle terre debba o meno essere dimostrata con analisi chimica per la rispondenza ai limiti di accettabilità stabiliti con il DM 471/99 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del  Dlgs 22/97.)

A causa delle difficoltà interpretative sopra accennate, il legislatore interviene con la c.d. “Legge Lunardi” , legge n 443 del 21 dicembre 2001 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"  dando interpretazione legislativa  agli articoli 7 e 8 del Dlgs 22/97 , o meglio all’art. 7 – Classificazione - comma 3 lett. b)   : Sono rifiuti speciali: ……. b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;       e all’art. 8 - Esclusioni - lett. f-bis)  : le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti.

L’interpretazione viene data all’art. 1 commi 17 , 18 , 19 :

17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.

19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

L’interpretazione data in questo caso dal legislatore  intende recuperare all’errore fatto con la legge 93/2001 , dando adesso una vera e propria definizione per mezzo di una legge, delle terre e rocce che non costituiscono un rifiuto, stabilendone le condizioni:  qualora, pur non superando i limiti di accettabilità (riferiti all’intera massa ), siano destinati all’effettivo riutilizzo presso anche altri siti diversi da quelli di provenienza e purché autorizzati  dall’autorità amministrativa;

purtroppo la legge 443/2001 non ritocca minimamente gli errori fatti con la Legge 93/2001, essa non rivede l’art. 8 – Esclusioni – e art. 7 – Classificazione - del Dlgs 22/97 ,  restano tali e permangono le confuse interpretazioni  , l’operatore si ritrova davanti a se un quadro normativo talmente confuso che  allo stesso tempo è strumento per una  idonea  e agevole soluzione  per  raggirare l’ostacolo della normativa rifiuti ;   

A questo punto risorge il problema mai risolto di cosa è rifiuto, se la normativa e le diverse sentenze della Comunità Europea debbano o meno essere prese in considerazione;

Le terre e rocce provenienti da una fase di escavazione, se sono destinate a reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche se destinati a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato, sono escluse dalla normativa rifiuti anche se contaminate da sostanze pericolose , ma sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti  riferibili ( gli inquinanti ) alla intera massa riutilizzata magari anche previo miscelazione (non esclusa) con altre tipologie o terre incontaminate portando così i risultati analitici alla rispondenza dei parametri di legge .

Non chiaro il concetto di "effettivo utilizzo" dato dal comma 19, viene usato  il termine "ricollocazione"  ed il termine "rimodellazione", quali fasi sottoposte alla autorizzazione dell’autorità amministrativa ( es: Comune ) senza stabilire le norme tecniche di riferimento per meglio definire le differenze che vi sono con la formazione di rilevati e sottofondi stradali o utilizzo per recuperi ambientali di ex cave,  attività  quest’ultime di recupero disciplinate dal Dm 05 febbraio 1998 –   che non sembrano molto distanti dalla rimodellazione e ricollocazione:  quest’ultima possibile anche "in altro sito (?) ed a qualsiasi titolo autorizzata dall’autorità amministrativa competente" .

Sulla base di tali impostazioni normative, ci si chiede quale è la formula giuridica e la prassi amministrativa perché una sostanza o bene  - in tale caso terra e rocce da scavo - possa non ricadere nella sfera giuridica di rifiuto, pur destinandola ad “effettivo utilizzo” ai sensi della Legge 443/2001 , nelle modalità di riutilizzo contemplati nella normativa rifiuti , e come e a chi ci si possa dichiarare  estranei dalla normativa rifiuti, onde evitare contestazioni da parte della autorità giudiziaria, partendo dal presupposto che come più volte affermato dalla Corte di Giustizia Europea, la nozione di rifiuto non deve intendersi che essa escluda le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, o che vengono riutilizzati in analogo o diverso ciclo di produzione, affermazioni disattese dalla nostra legge 178/2002 sulla interpretazione autentica ( tutta italiana ) della definizione di "rifiuto" .

Chiaro è che costituiscono rifiuto le terre e rocce destinate all’abbandono indiscriminato e all’abbandono incontrollato fino alla formazione di una vera e propria discarica abusiva e tutto ciò che non è  terra e rocce da scavo  ma  ad es. rifiuti da demolizione costituiti da materiali edili da costruzione  o da escavazione stradale per la presenza eterogenea e di altri materiali estranei alle terre e rocce quali: l’asfalto.  

Luca D'Alessandris
Responsabile tecnico gestione rifiuti
Consulente problematiche ambientali

NOTE

1) D.L. n 438 del 08/07/1994 “ Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti “

2) nella prima versione indicato con il CER 17 05 01  e successivamente dal 1°gennaio 2002 è indicato con il CER 17 05 04 , tra l’altro codice “speculare” in quanto è prevista una tipologia pericolosa -CER 170503* , contaminata da sostanze pericolose, proveniente prettamente da bonifiche di aree inquinate  

3) art. 1 comma 1 lett. a) della  direttiva 75/442/CE